Art. 1.
(Oggetto).

      1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tale fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

      2. La complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede risposte flessibili e articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale.
      3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, coerente con le indicazioni di cui al comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce princìpi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma. La presente legge si ispira alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio

 

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1991, n. 176, ed è in coerenza con le strategie dell'Unione europea.
      4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione di tale sistema integrato per mezzo di adeguati interventi.
      5. Gli interventi di cui al comma 4 sono realizzati sulla base dei princìpi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.
      6. Ai sensi della presente legge per «sistema integrato per l'infanzia» si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni costituito da: nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie.