1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tale fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. La complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede risposte flessibili e articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale.
3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, coerente con le indicazioni di cui al comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce princìpi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma. La presente legge si ispira alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio